La riforma sulla tutela delle indicazioni geografiche. Il nuovo Regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio

 

Il 13 maggio 2024 diventa definitivamente applicabile il Regolamento n. 1143/2024, pubblicato il 23 aprile 2024 in Gazzetta Ufficiale UE, riguardante le Indicazioni Geografiche dei vini (DOP e IGP), le bevande spiritose, i prodotti agricoli nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.

Il Regolamento, oltre a introdurre novità sulla regolamentazione della materia ha modificato i regolamenti UE nn. 1308/2013, 787/2019, 1753/2019 (relativi alla tutela delle indicazioni geografiche dei vini e delle bevande spiritose) e abrogato il n. 1151/2012 (disciplinante i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari).

La recente riforma racchiude quindi in un solo atto la quasi totalità delle disposizioni in materia di indicazione geografica e mantiene in vigore esclusivamente quelle in materia di indicazioni geografiche di vini e bevande spiritose (disciplinate dai precedenti regolamenti) riguardanti le definizioni di DOP, IGP, Disciplinare e Documento Unico e per i vini anche le norme in materia di etichettatura e controlli.

L’iniziativa si inserisce all’interno del processo avviato dalla Commissione europea nel 2022 per la revisione dei sistemi delle indicazioni geografiche dell’UE per i prodotti agricoli ed alimentari oltre che per i vini e le bevande spiritose (di seguito, le “IG”) ed è stata posta tra gli obbiettivi individuati nell’ambito del Green Deal come parte integrante della strategia Farm to Fork.

Il Green Deal è un pacchetto di iniziative strategiche presentato dalla Commissione che mira ad avviare l’UE ad una transizione verde ed a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e tra gli obbiettivi da raggiungere ha inserito il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella catena del valore, per aumentare la trasparenza nei confronti del consumatore, garantendo così un sistema alimentare migliore, sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

I risultati positivi raggiunti negli ultimi anni dall’apposizione dei segni IGP e DOC sui prodotti, e la rapida evoluzione della conoscenza dei consumatori e spinta crescente alla ricerca di prodotti autentici e rispettosi del territorio, ha fatto emergere la necessità di implementare il sistema delle IG per promuoverne le caratteristiche uniche legate all’origine geografica e alle competenze tradizionali.

Grazie all’accordo raggiunto tra i rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, sono state per la prima volta raccolte in un’unica normativa le norme che regolamentano la disciplina delle produzioni a indicazione geografica nell’Unione Europea, rafforzando il ruolo dei Consorzi di tutela e fornendo degli strumenti più efficaci per uno sviluppo competitivo e sostenibile nel settore delle produzioni di qualità.

L’obbiettivo cui mira il legislatore europeo adottando questo testo unico è quello di dettare delle regole unitarie e precise per migliorare la tutela del settore agricolo e rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche nel mondo dell’agroalimentare potenziandone il loro stesso valore intrinseco.

Il legislatore europeo con il Regolamento introduce numerose importanti novità nel sistema delle indicazioni geografiche agroalimentari e demarca fin dall’inizio tra gli obiettivi da raggiungere la previsione di un sistema unitario ed esaustivo di indicazioni geografiche che tutelano i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà o reputazione aventi un legame con il loro luogo di produzione (Titolo II, capo 1, art.4).

Queste le principali novità:

Registrazione
Viene semplificata e resa unica la procedura di registrazione delle IG per i soggetti richiedenti che abbiano sede in uno Stato membro dell’UE o in un paese terzo. La domanda potrà essere presentata all’autorità nazionale competente, unitamente al Disciplinare, al Documento Unico e alla ulteriore documentazione richiesta dal Regolamento, esclusivamente da un gruppo di produttori richiedente per tale intendendosi un gruppo costituito da produttori del medesimo prodotto, il cui nome è proposto per la registrazione. Viene inoltre prevista la possibilità in casi particolari di considerare come gruppo anche un singolo produttore, laddove la richiesta presentata presenti delle caratteristiche particolari per il luogo di produzione remoto e per la momentanea presenza di un unico produttore interessato all’ottenimento della tutela.
Una volta presentata la domanda viene pubblicata in un registro ed è previsto un periodo di un mese nel corso del quale i soggetti che siano interessati ad opporsi alla stessa potranno attivare una procedura nazionale di opposizione. Qualora non vengano presentate opposizioni si passerà alla fase di verifica a livello Europeo della domanda di registrazione.
Nelle more di tale procedura è inoltre consentito agli stati membri la facoltà di concedere ai richiedenti una protezione transitoria della tutela richiesta, onde evitare che si verichino violazioni della stessa. La Commissione Europea nei successivi sei mesi verifica la sussistenza dei requisiti necessari alla registrazione della nuova IG e qualora non ravvisi irregolarità pubblica nella Gazzetta dell’Unione Europea il documento unico ed il disciplinare della nuova IG, che sarà a propria volta esposto per tre mesi dalla sua pubblicazione ad eventuali opposizioni. In mancanza di opposizioni ammissibili la Commissione procede quindi alla registrazione dell’indicazione geografica.

Rafforzamento del ruolo dei Consorzi
Gli artitcoli 32 e 33 del Regolamento dettano la disciplina dei gruppi di produttori, prevendendo anche l’introduzione della nuova categoria di produttori riconosciuti e delle associazioni tra gruppi di produttori. La riforma riconosce un ruolo primario ai gruppi di produttori e rafforzando le loro funzioni conferisce loro il potere di rappresentare i loro membri e di gestire le rispettive IG, e di agire per prevenire qualsiasi pratica commerciale dannosa all’immagine dei loro prodotti. Viene conferita agli Stati membri la possibilità di applicare un sistema di riconoscimento dei gruppi di produttori che potrà essere applicato a tutti i gruppi di produttori i cui membri producono un prodotto designato da un’indicazione geografica. Il Regolamento quindi rafforza a livello UE la figura dei Consorzi di tutela legalmente riconosciuti, e prevede la possibilità per questi ultimi di promuovere e gestire le attività di turismo enogastronomico, cd Turismo DOP e di concordare impegni di sostenibilità che descrivano le loro iniziative sostenibili.

Estensione della protezione online delle IG
La rapida diffusione del commercio di prodotti online, legata anche alla sempre più frequente nascita di E-commerce specializzati nel settore, ha comportato la necessità di estendere la protezione dei prodotti a marchio IG distribuiti mediante vendita a distanza, prevedendo un controllo effettivo esteso anche al sistema dei nomi di dominio.
Si affida all’EUIPO il compito di istituire un sistema di informazione e di allerta sui nomi a dominio prevedendo che ogni qualvolta venga presentata una domanda di IG sia possibile ricavare informazioni sulla disponibilità della stessa e sulla possibilità di registrare un nome di dominio identico ad un’indicazione geografica. Gli stati membri, qualora vengano rilevate violazioni di norme poste a tutela delle indicazioni geografiche, potranno in questo modo inoltre rimuovere o disabilitare l’accesso con l’espressa qualificazione come contenuto illegale di tutte le informazioni presenti su internet con funzione di promozione e pubblicità di prodotti che violano la protezione delle IG.

Utilizzo denominazione IG nei nomi di alimenti trasformati
Vengono dettate delle regole specifiche in ordine alla possibilità di utilizzare il riferimento alla IG in prodotti trasformati nei quali lo stesso venga utilizzato come ingrediente non esclusivo ma aggiunto a degli altri, prevedendo l’introduzione a livello UE di un obbligo di notifica preventiva al gruppo di produttori riconosciuto (rappresentato in Italia dai Consorzi di Tutela) per verificare la possibilità di utilizzo della denominazione.
Il prodotto IG potrà essere usato soltanto a determinate condizioni:
– che cil prodotto trasformato non contenga al suo interno altri prodotti che possa essere considerati comparabili all’ingrediente a marchio IG;
– che l’ingrediente IG venga utilizzato in quantità sufficiente a conferire al prodotto trasformato delle caratteristiche determinanti e tali da aumentarne il valore qualitativo;
– che venga indicata in etichetta la percentuale dell’ingrediente IG contenuto nel prodotto trasformato.

Sostenibilità
Il Regolamento mira attraverso le novità introdotte a creare infine un sistema sostenibile e invita i produttori a concordare delle pratiche sostenibili ed a rispettarle in tutta la filiera di produzione, partendo dalle attività in campo alla vendita finale del prodotto. L’obiettivo è attuare una politica di trasparenza nei confronti del consumatore, rendendolo edotto delle pratiche adottate in materia di sostenibilità ambientale economica e sociale, confermata nelle relazioni di sostenibilità che i produttori si impegneranno periodicamente a redigere e ad inviare alla Commissione al fine di dare un risalto sempre più ampio a tali iniziative.

A cura degli Avv.ti Marco Zichittella e Cecilia Aguglia / Studio Legale Commerciale Cartwright Pescatore
www.becp.eu

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